Rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami immuno-ematologici
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Aspetti Processuali della Crisi Familiare

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330 dell’11 dicembre 2020, ha ribadito che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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