Aggiornamento del 22/07/2019. | Autore: Redazione Duepuntozero
Gli artt. 11, comma IV, D.lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada - e 21, comma III e comma IV, D.p.r. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada - prevedono la facoltà, a seguito di sinistro stradale, di richiedere agli organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Detta facoltà è riconosciuta esclusivamente agli aventi diritto, quali i soggetti direttamente coinvolti nell’evento e citati nel rapporto, i loro familiari, i soggetti sui quali il fatto ed i successivi provvedimenti possono produrre effetti giuridici diretti o comunque una qualche forma di pregiudizio, rappresentanti, tutori e curatori dei medesimi, nonché i legali e gli incaricati muniti di delega specifica per ogni atto richiesto. L'aggiornamento riporta un fac simile di richiesta agli organi di polizia di informazioni riguardanti un sinistro stradale.
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Redazione Duepuntozero
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Manuela Rinaldi - Cinzia Basilico