"Retroattività" dei nuovi criteri di valutazione del danno biologico nell’ambito della responsabilità medica
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di La nuova responsabilità medica

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28990 dell’11 novembre 2019, ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/2012 - convertito dalla L. n. 189 del 2012 - e riprodotta nell’art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005 - trova applicazione anche alle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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