Obbligo di consegna delle informazioni da rendere al contraente
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di L’Assicurazione della R.C. Auto tra tecnica, diritto e giurisprudenza

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La sottoscrizione della proposta, se prevista, e la diretta prospettiva di conclusione del contratto sono subordinati alle informazioni che il contraente ha diritto di ricevere dal distributore, da intermediari assicurativi e riassicurativi con indicazione delle modalità di verifica che è possibile eseguire attraverso l’IVASS. L’obbligo informativo di cui si propone fac simile si divide in parti e sezioni che offrono il dettaglio dei ruoli, comprensivi di regole comportamentali, obblighi e informazioni circa remunerazione, premi assicurativi, compensi degli intermediari ed informazioni sull’impresa che nella trattativa fungerà da distributore. Ai sensi della vigente normativa e di quanto disposto dall’allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40, il distributore ha infatti l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento informativo. L’inosservanza di tale obbligo di consegna è punibile con le sanzioni previste dall’articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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