Limiti della declaratoria di nullità selettiva del contratto quadro di investimento
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Formulario commentato dei contratti

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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, di recente, con sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, ponendo fine ad un annoso contrasto interpretativo giurisprudenziale, si sono pronunciate sulla questione dell’estensione e dei limiti degli effetti dell’accertamento di nullità del contratto di investimento per difetto di forma scritta. I giudici di legittimità hanno chiarito che la nullità del contratto di investimento per difetto di forma scritta può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore ex art. 23, comma III, D.lgs. n. 58 del 1998, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. Tuttavia, qualora la domanda sia diretta a colpire solo alcuni degli ordini di acquisto, l’intermediario può opporre l’eccezione di buona fede, “se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”. Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
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