L'illegittimità costituzionale dell'art. 120 del Codice della strada
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di L’Assicurazione della R.C. Auto tra tecnica, diritto e giurisprudenza

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 99 del 27 maggio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale l’art. 120, comma II, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, c.d. Nuovo Codice della strada, – come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della L. n. 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della L. n. 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) – nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida da parte del Prefetto per l’ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente medesima. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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