Le migliorie sul bene comune
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Successioni e Donazioni

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15300 del 17 luglio 2020, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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