
Contenuto
La legge notarile all’art. 59-bis prevede che: “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”. È giuridicamente noto che con la rettifica si vada a correggere un atto precedente. Al riguardo si consideri che l’art. 1430 c.c. dispone che l’errore di calcolo non dà luogo automaticamente ad annullamento ma alla sua rettifica e si tenga inoltre nel dovuto conto che l’art. 1432 c.c. dispone che la rettifica possa “di fatto” avvenire attraverso l’esecuzione del contratto in modo conforme alla volontà delle parti, escludendone in tal modo l’annullabilità. Di seguito si rende disponibile fac simile di rettifica di un atto di convalida di contratto di vendita annullabile mediante corrispettivo. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
Libri collegati
Libri collegati a questo aggiornamento
Continua a leggere
Altri aggiornamenti recenti.
- 2025
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- 2025
Responsabilità medica (emotrasfusione) e indennizzo
- 2025
Relazione Commissione D'Ippolito
- 2025
Procedimento sommario - raffronto tra norme abrogate e norme in vigore
- 2025
Il D.L. Sicurezza 2025: luci e ombre del provvedimento