La simulazione relativa
di Claudia Carioti
aggiornamento di Formulario commentato dei contratti

Contenuto
In caso di simulazione le parti contrattuali fingono una stipula mentre, di fatto, non stipulano alcun contratto (simulazione assoluta) ovvero eseguono un contratto diverso rispetto a quanto appare (simulazione relativa). Elemento fondamentale della simulazione è l’accordo simulatorio che li pone innanzi ad un negozio simulato che non avrà dunque efficacia per le parti. Riguardo alla simulazione si richiama l’art. 1414 c.c. il quale descrive la simulazione relativa come la simulazione in cui “le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà ne pongono in essere un altro: si simula di vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente. In questo caso vale il negozio dissimulato, cioè la donazione, mentre non ha effetto la finta vendita”. Tale simulazione potrà essere ritenuta oggettiva o soggettiva: sarà oggettiva qualora il negozio simulato risulti del tutto diverso da quello dissimulato; sarà soggettiva qualora si finga di stipulare il negozio con una parte mentre in realtà l’effetto avrà luogo nei confronti di parte diversa da quella apparente. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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