La revisione delle tabelle millesimali
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Il Codice del Condominio
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L’art. 69 disp. att. c.c. prevede espressamente che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’art. 68 disp. att. c.c. possono essere rettificati e modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza indicata dall’art. 1136, comma II, c.c. – maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edifico –, qualora risulta che gli stessi siano conseguenza di un errore genetico, nonché quando sopravvenga un’alterazione del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio o di parte di esso. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10372 del 20 aprile 2021, ha chiarito che nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali, spetta al giudice verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi – superficie, altezza del piano, luminosità, esposizione – incidenti sul valore effettivo di esse, e adeguarvi, conseguentemente, le tabelle, eliminando le difformità riscontrate tra i valori effettivi e quelli previsti in tabella. Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
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