La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di CODICE DEL LAVORO
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2403 del 27 gennaio 2022, ha chiarito che, in materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., la circostanza che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile. Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
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