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Anno 2019

La procura speciale alle liti

49_manuale_di_infortunistica_stradale__aspetti_sostanziali_e_pocessuali

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Fatte salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge, le parti non hanno la capacità di stare in giudizio e compiere gli atti processuali relativi allo svolgimento dell’azione, pertanto, è necessario che siano rappresentate in giudizio da un altro soggetto dotato della suddetta capacità. La procura alle liti è l’atto con il quale la parte investe il difensore del ruolo di proprio rappresentante in giudizio, conferendogli, quindi, lo ius postulandi ossia la facoltà di proporre domande in giudizio. A tal proposito, l’art. 83 c.p.c, al primo comma, prevede espressamente che “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. L’aggiornamento include un fac simile di procura speciale alle liti, applicabile nella pratica, nonchè un fac simile di procura specifico per il ricorso per Cassazione. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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