Aggiornamento del 29/07/2020. | Autore: Redazione Duepuntozero
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, riconosciuto al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò, però, non esonera la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare l’an debeatur del diritto al risarcimento ed ogni altro elemento di fatto utile alla quantificazione del danno di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15680 del 23 luglio 2020.
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Claudia Carioti
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