Istanza per l’esclusione di beni pignorati necessari alla coltivazione del fondo
di AA.VV.
aggiornamento di Il processo di esecuzione tra digitalizzazione, novità e aspetti pratici
Contenuto
L’art. 515 c.p.c. prevede che Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del fondo, ovvero può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza di esclusione dal pignoramento dei beni necessari per la coltivazione del fondo, unica attività lavorativa ed esclusiva fonte di reddito per il debitore esecutato. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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