L’art. 588 c.p.c. attribuisce ad ogni creditore la facoltà di presentare al giudice dell’esecuzione, nel termine di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, istanza di assegnazione dei beni pignorati. Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire, a pena di inammissibilità, il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella prevista dall’art. 506 c.p.c. - ossia non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente - ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata. L'aggiornamento, dopo aver analizzato i tratti salienti dell'istanza di assegnazione - soprattutto alla luce della novella operata dal D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015 -, riporta un fac simile di istanza di assegnazione di bene immobile pignorato ex art. 589 c.p.c. ed una appendica normativa contenente le principali disposizioni codicistiche in materia di assegnazione dei beni pignorati.
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