Irretroattività del differimento degli effetti estintivi di una società cancellata
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di Le società: innovazioni e soluzioni operative

Contenuto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3750 del 14 febbraio 2020, ha chiarito che il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione della società cancellata non è retroattivo e si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione venga presentata nella vigenza del D.Lgs. n. 175/2014. L’art. 28, comma IV, del D.lgs. n. 175/2014 stabilisce che l’effetto estintivo della società di persone o di capitali, qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese, disposta su richiesta, è differito di cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, limitatamente al settore tributario e contributivo. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo la suddetta disposizione normativa efficacia retroattiva, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società sia stata presentata quando tale decreto era vigente. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
Libri collegati
Libri collegati a questo aggiornamento
Continua a leggere
Altri aggiornamenti recenti.
- 2025
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- 2025
Responsabilità medica (emotrasfusione) e indennizzo
- 2025
Relazione Commissione D'Ippolito
- 2025
Procedimento sommario - raffronto tra norme abrogate e norme in vigore
- 2025
Il D.L. Sicurezza 2025: luci e ombre del provvedimento