Il termine per il deposito del condono fiscale è ordinatorio
di Maurizio Villani
aggiornamento di Il check up fiscale e gli strumenti di prevenzione e gestione del contenzioso tributario

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In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti. Il termine del 10 giugno 2019 fissato per la presentazione della documentazione del condono fiscale (domanda di definizione, ricevuta di presentazione e copia del versamento degli importi dovuti) presso l'organo giurisdizionale dinanzi il quale è pendente la controversia, al fine di ottenere la sospensione del processo, ha natura processuale. Pertanto, a detto temine si applica quanto previsto dall’art. 152, comma II, c.p.c. secondo il quale "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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