La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34020 del 1 dicembre 2020, ha chiarito che, in conformità alle norme tributarie ed alle norme penali e di procedura penale (art. 52, comma III, d.P.R. n. 633/72, art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.), nel caso in cui un professionista, nel corso dello svolgimento dell’attività accertativa presso il suo studio, non consenta l’accesso a determinati documenti eccependo in ordine agli stessi il segreto professionale, i verificatori sono tenuti a sospendere l’attività di verifica e richiedere all’autorità giudiziaria la necessaria autorizzazione e solo se la stessa viene concessa è possibile riprendere l’attività di verifica finalizzata alla conseguente legittima acquisizione dei documenti per i quali in un primo momento era stato eccepito il segreto professionale.
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