Salta al contenuto
Anno 2019

Il fondo patrimoniale costituito da un terzo con contestuale accettazione dei beneficiari

di Claudia Carioti

aggiornamento di Formulario commentato dei contratti

52_formulario_commentato_dei_contratti

Contenuto

L’art. 167 c.c. riserva la facoltà ai coniugi, per atto pubblico, o ad un terzo, anche per testamento, di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni - immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito - a far fronte ai bisogni della famiglia. L’aggiornamento riporta un fac simile di fondo patrimoniale con contestuale accettazione dei beneficiari, costituito da un terzo e redatto nella forma dell’atto pubblico. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

Libri collegati

Libri collegati a questo aggiornamento