Anno 2019
Il fondo patrimoniale costituito da un terzo con contestuale accettazione dei beneficiari
di Claudia Carioti
aggiornamento di Formulario commentato dei contratti

Contenuto
L’art. 167 c.c. riserva la facoltà ai coniugi, per atto pubblico, o ad un terzo, anche per testamento, di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni - immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito - a far fronte ai bisogni della famiglia. L’aggiornamento riporta un fac simile di fondo patrimoniale con contestuale accettazione dei beneficiari, costituito da un terzo e redatto nella forma dell’atto pubblico. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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