Il credito Ires nelle procedure concorsuali
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di I TRIBUTI LOCALI
Contenuto
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2608 del 4 febbraio 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio di diritto in virtù del quale “in tema di circolazione del crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata da commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto”.
Libri collegati
Libri collegati a questo aggiornamento
Continua a leggere
Altri aggiornamenti recenti.
- 2025
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- 2025
Responsabilità medica (emotrasfusione) e indennizzo
- 2025
Relazione Commissione D'Ippolito
- 2025
Procedimento sommario - raffronto tra norme abrogate e norme in vigore
- 2025
Il D.L. Sicurezza 2025: luci e ombre del provvedimento