Il calcolo del valore della rendita vitalizia: dubbi di costituzionalità
di Maurizio Villani - Lucia Morciano
aggiornamento di Il check up fiscale e gli strumenti di prevenzione e gestione del contenzioso tributario

Contenuto
Il dato normativo di riferimento per il calcolo del valore della base imponibile ai fini dell’imposta di registro è l’art. 46 del d.P.R. n. 131/1986 (TUIR) che, al comma 1, prevede che la base imponibile degli atti costitutivi di rendite è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita. Il presente aggiornamento, dopo un dettagliato excursus sugli istituti della rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) e dell’usufrutto vitalizio si sofferma sull’analisi della nebulosità del parametro da applicare, per espressa previsione normativa, nel calcolo del valore della rendita vitalizia ai fini dell’imposta di registro, evidenziandone i profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
Libri collegati
Libri collegati a questo aggiornamento
Continua a leggere
Altri aggiornamenti recenti.
- 2025
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- 2025
Responsabilità medica (emotrasfusione) e indennizzo
- 2025
Relazione Commissione D'Ippolito
- 2025
Procedimento sommario - raffronto tra norme abrogate e norme in vigore
- 2025
Il D.L. Sicurezza 2025: luci e ombre del provvedimento