EMERGENZA COVID-19: rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali
di Redazione Duepuntozero
aggiornamento di IL DECRETO “CURA ITALIA”

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L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali, disposti dagli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia – e 36 del D.L. n. 23/2020 – c.d. Decreto Liquidità – al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19. Nello specifico, l’art. 36, comma 1, del Decreto Liquidità dispone la proroga del termine di rinvio d’ufficio al 15 aprile 2020 di tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, previsita dall’art. 83 del Decreto Cura Italia, all’11 maggio 2020. Quanto ai termini procedurali, l’art. 29 del Decreto Cura Italia dispone espressamente la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Le disposizioni sulla sospensione dei termini si applicano anche alle attività del contenzioso degli enti impositori, e riguardano, dunque, tutte le parti del processo tributario Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf
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