La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21858 del 9 ottobre 2020, ha chiarito alcuni fondamentali aspetti in tema di configurabilità del diritto di servitù a carico di un bene immobile in comproprietà e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo: in questo caso è necessario svolgere un’indagine in concreto al fine di verificare se l’esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario; solo quando tale limite sia superato, infatti, è possibile configurare un diritto in re aliena, ai cui fini l’intersoggettività del rapporto è assicurata dalla presenza di contitolari del fondo servente diversi da quello del fondo dominante.
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