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Anno 2019

Cass., ordinanza n. 17052 dell'11 luglio 2017 - Responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

58_danni_da_insidia_stradale_e_responsabilità_della_pubblica_amministrazione

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La Suprema Corte, con ordinanza n. 17052 dell’11 luglio 2017, relativamente al caso di un sinistro stradale verificatosi a seguito di un fenomeno c.d. di acquaplaning conseguente ad allagamento della strada, ha escluso la responsabilità della società preposta alla gestione e manutenzione della strada statale, attribuendo rilevanza all’elemento della velocità tenuta dal ricorrente e ritenuta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, alla non imprevedibilità dell’allagamento ed alla presenza di segnaletica stradale evidenziante il pericolo. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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