Aggiornamento del 26/06/2019. | Autore: Redazione Duepuntozero
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica, con sentenza n. 22800 del 26 settembre 2018, ha introdotto importanti chiarimenti su quanto prescritto dall’art. 1304 c.c., precisando che il dispositivo di cui al comma I, disciplinante gli effetti della transazione stipulata con uno solo dei debitori in solido, si riferisce esclusivamente agli accordi che hanno ad oggetto l’intero debito e non la quota del debitore con il quale è stipulata. Da tale precisazione discende che la comunanza dell’oggetto della transazione stipulata tra la struttura ospedaliera e il paziente danneggiato fa si che il condebitore solidale, nello specifico il medico chirurgo, possa avvalersene, pur non avendo partecipato alla stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce i suoi effetti esclusivamente tra le parti. L'aggiornamento riporta un fac simile di accordo transattivo stipulato tra l'ente ospedaliero ed il paziente danneggiato.
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Domenico Spinazzola
Redazione Duepuntozero
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