Atto di costituzione di comunione convenzionale prima della celebrazione del matrimonio ovvero della costituzione dell’unione civile
di Claudia Carioti
aggiornamento di Formulario commentato dei contratti

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L’art. 210 c.c. riserva ai coniugi la facoltà di adottare, mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162 c.c., un regime patrimoniale alternativo a quello previsto della comunione legale, c.d. comunione convenzionale, che segue le regole generali della comunione legale derogandone, però, nei limiti consentiti dalla legge, taluni aspetti. In tal caso, per espressa previsione normativa (art. 210, comma II, c.c.), non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale: a) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; b) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; c) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di costituzione di comunione convenzionale, redatta nella forma dell’atto pubblico, stipulato dalle parti prima di contrarre matrimonio concordatario o matrimonio civile ovvero prima di costituire un’unione civile. Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf
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