La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29362 del 22 ottobre 2020, ha chiarito che, nel caso di intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia, la circostanza che le conversazioni siano state effettuate, in parte, all’estero e ivi temporaneamente registrate tramite wi-fi locale a causa dello spostamento del cellulare sul quale è stato inoculato il trojan, non implica l’inutilizzabilità della intercettazione per difetto di rogatoria, allorquando l’installazione del captatore avvenga in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizzi in Italia attraverso centri di ricezione che fanno capo alla Procura della Repubblica.
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