Il contratto di convivenza – atto con il quale le coppie conviventi non sposate possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune – può sciogliersi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 59, L. n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà), a seguito di: a) accordo delle parti conviventi; b) recesso unilaterale di un convivente; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte del convivente. La legge impone per la validità dell’accordo di risoluzione ovvero dell’atto di recesso la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio o dall’avvocato. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, redatto nella forma della scrittura privata.
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