La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4323 dell’8 febbraio 2022, ha ribadito il principio in virtù del quale, in caso di condotte colpose indipendenti, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità. Ed è in ossequio a detto principio che i giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza nel caso di specie del nesso di causalità tra la morte del paziente per errore nella trasfusione di sangue di gruppo incompatibile e la condotta del medico che, in violazione delle istruzioni ministeriali che regolano le procedure operative per la trasfusione, non abbia partecipato alla fase finale della procedura, al momento dell’allacciamento da parte dell’infermiere della sacca all’ago cannula posto al braccio del paziente.
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