La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23637 del 24 settembre 2019 – anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità sancita dalla Consulta con riferimento all’articolo 3 del D.lgs. n. 23/2011 che prevedeva un canone ridotto in misura sostitutiva -, si è pronunciata sul tema dell’effetto della registrazione tardiva del contratto di locazione da parte del locatore, anche se successiva a quella del conduttore, enunciando il principio di diritto secondo il quale deve ritenersi che l’avvenuta registrazione tardiva del contratto, a prescindere dal fatto che abbia avuto luogo dopo quella già realizzata dal conduttore, sana con effetto retroattivo il contratto.
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