La giurisprudenza di legittimità, a seguito del ricorso massiccio allo strumento dei questionari da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto opportuno intervenire con una serie di arresti giurisprudenziali per chiarire l’applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 che attribuisce agli Uffici Finanziari poteri in ordine all’acquisizione di dati ed elementi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile direttamente nei confronti dei contribuenti cui si riferisce il controllo ovvero nei confronti di terzi. La Suprema Corte, secondo la dottrina, non può limitarsi ad applicare meccanicamente la preclusione prevista dall’art. 32 in quanto tale norma, di natura puramente procedurale, può creare una distorsione del sistema tributario, la cui funzione è quella di accertare la reale capacità contributiva del contribuente.
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