La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 – c.d. Decreto Milleproroghe – che ha disposto la seconda proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, reputando non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo, in considerazione del fatto che i giudizi civili – e quindi anche quelli di esecuzione -, a seguito dell’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf