La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19606 del 19 luglio 2019, ha chiarito la distinzione tra ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi dell’art. 663 c.p.c. e mera ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ai fini dell’impugnazione, ribadendo il principio di diritto in virtù del quale “anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 392/1978, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento per convalida di sfratto, sia il provvedimento di convalida ex art. 663 c.p.c., sia quello di rilascio ex art. 665 c.p.c., assumono forma e natura di ordinanze non impugnabili, avverso le quali è ammissibile esclusivamente, nel primo caso, l’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c., allorché l’intimato provi di non aver avuto piena conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. Ove peraltro tali provvedimenti siano stati emessi al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assumono natura sostanzialmente decisoria e di sentenza, sicché sono impugnabili con l’appello”.
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