L’aggiornamento si sofferma sull’analisi della sentenza n. 1114 del 7 febbraio 2019, con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania ha definitivamente chiarito che spetta all’Amministrazione finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione dei costi e in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse per cd. operazioni soggettivamente inesistenti, provare che il contribuente, al momento dell’acquisto del bene o del servizio, sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente avesse, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode.
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