La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12378 del 17 aprile 2020, ha chiarito che l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è unicamente quella risultante dalla dichiarazione del contribuente, a nulla rilevando la diversità di detta somma desumibile dalle annotazioni contabili. Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato di omesso versamento di Iva di cui all’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, prevale l’importo del debito valorizzato all’interno della dichiarazione annuale del contribuente e non quello emergente dalle scritture contabili. Inoltre, gli eventuali errori di calcolo emersi dopo la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione, non possono essere computati in diminuzione degli importi da versare.
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