Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 204/01/17, pronunciata il 22 maggio 2017 e depositata il 31 luglio 2017, ha proceduto all’annullamento di una serie di cartelle di pagamento notificate via pec, per le quali l’agente della riscossione aveva scelto il formato “pdf”, sostenendo che la notifica non era valida in quanto avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “pdf” anziché “p7m” atteso che, non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “p7m”.
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