Le convenzioni matrimoniali hanno ad oggetto quanto pattuito dai coniugi ovvero dai contraenti un’unione civile circa il regime patrimoniale da adottare in costanza di matrimonio o di unione civile, nonché circa l’eventuale costituzione di un fondo patrimoniale volto a vincolare determinati beni destinandoli al soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Dette convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, anteriormente o successivamente alla celebrazione del matrimonio ovvero alla costituzione dell’unione civile e sono in qualsiasi momento modificabili col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni stesse o dei loro eredi. L’aggiornamento riporta un fac simile di modifica di convezione matrimoniale, redatta nella forma dell’atto pubblico, antecedente alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell’unione civile.
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