La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31409 del 10 novembre 2020, ha precisato che non integra il reato di alterazione di stato ex art. 567, comma II, c.p., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all’estero, conformemente alla lex loci, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.
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