La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19696 del 22 luglio 2019, ha precisato che l’ingresso effettivo del figlio nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione – sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti – segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf