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L’interpretazione della volontà testamentaria

  • Aggiornamento del 30/07/2020
  • Autore: Redazione Duepuntozero

Nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione del contratto. Questo è quanto chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16079 del 28 luglio 2020, con la quale i giudici di legittimità hanno richiamato e fatto proprio il principio di diritto in virtù del quale “con riferimento alla valutazione sull’applicabilità o meno dell’art. 628 c.c., ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore – e non quella di disposizione a favore di persone da determinarsi successivamente in funzione di un criterio astratto – non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano comunque determinabili, in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a quelle ad essa intrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, improntando l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria”.

Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf

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