La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19585 del 9 luglio 2021, ha chiarito che, nell’ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa – ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate dall’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 – mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa.
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