La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13174 del 16 maggio 2019, è tornanta ad occuparsi del valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive rese da terzi nell’ambito del processo tributario. Dette dichiarazioni hanno efficacia minore rispetto alla prova testimoniale – la cui ammissione nel processo tributario è espressamente vietata dall’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 546/1992 – e possono considerarsi come meri argomenti di prova, da soli non idonei a formare il convincimento del giudice in assenza di riscontri oggettivi. L’aggiornamento riporta il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13174/2019.
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