In caso di inadempimento, l’art. 38 c.c. prevede che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. È evidente che questa forma di responsabilità solidale e personale degli associati che concretamente svolgono attività negoziale per conto dell’associazione, risponde ad un’esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l’associazione stessa.
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