La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25656 del 13 novembre 2020, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge separato e coniuge superstite, entrambi aventi requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, l’entità dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, nonchè le condizioni economiche dei soggetti aventi diritto.
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