La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1474 del 25 gennaio 2021, ha ribadito che il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante. L’attribuzione ai minori del concetto di “parte” del processo si esprime non nella necessità di una partecipazione “formale” – implicata dalla nozione di parte in senso proprio -, ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale e soggetto portatore di interessi. Pertanto, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto.
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