Il rapporto professionale che intercorre tra il commercialista ed il cliente rientra nell’ambito del contratto d’opera intellettuale in virtù del quale il primo assume obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale nei confronti del secondo che si configurano quali obbligazioni di mezzi o di intelligenza e non di risultato atteso che il professionista, assumendo l’incarico, è tenuto a prestare la propria opera per raggiungere il risultato economico desiderato dal cliente. L’aggiornamento, dopo aver analizzato gli ultimi arresti giurisprudenziali sull’argomento (in particolare: Cass., ord. n. 30168 del 22 novembre 2018), approfondisce la tematica della responsabilità del professionista, trattandone gli aspetti salienti e definendone chiaramente i contorni.
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