Il commento in aggiornamento analizza il lungo percorso giurisprudenziale con il quale la Suprema Corte di Cassazione ha concluso per l’inapplicabilità, in sede processuale, delle decadenze relative alla fase amministrativa (cfr. Cass. n. 10775/2015 – Sezioni Unite n. 13378/2016) individuando le affermazioni in contrasto e la normativa fiscale in tema di rettifica (cfr. d.P.R. n. 322 del 1998 e il d.P.R. 600/73). Vi si includono le fonti giurisprudenziali espresse circa le esclusioni sull’irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente (Sezioni Unite 15063 e 17394 del 2002) e sulla titolarità della generale facoltà di emendare i propri errori (Cass. n. 19661/2013 e Cass. n. 23574/2012). La serie dei principi esposta richiama costantemente i necessari riferimenti normativi e giurisprudenziali tanto con riguardo alla dichiarazione integrativa finalizzata alla compensazione di un credito quanto relativamente alla opportuna instaurazione del procedimento tributario. Tra gli innumerevoli riferimenti richiamati nell’analisi al tema in commento vi sono le sentenze di Cassazione della quinta sezione nn. 4049 del 27/2/2015, 19537 del 17/09/2014, 6253 del 20/04/2012 nonché la recente pronuncia della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – intervenuta con l’ordinanza n. 1862/2020.
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