La consulenza tecnica in ambito tributario rappresenta una mera eventualità processuale atteso che l’art. 7, 2°c., del D.lgs. 546/1992 prevede che le Commissioni tributarie, solo quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza.
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