La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6952 del 28 febbraio 2022, ha ribadito che la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e inutilizzabilità “patologica” non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente “illegalità” del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf