L’art. 20, D.P.R. 131/1986, rubricato «interpretazione degli atti», dispone che l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. La regola è dichiaratamente interpretativa e si riferisce, quindi, agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all’eventuale disegno o intento elusivo delle parti.
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